19 Lug Whistleblowing in Italia: tutto quello che c’è da sapere
La disciplina del Whistleblowing, è stata introdotta dalla Direttiva UE 2019/1937, entrata in vigore in tutta Europa il 17 dicembre 2021.
La Direttiva UE è stata recepita all’interno dell’ordinamento italiano con D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023, che è intervenuto, peraltro, sulle norme interne che già disciplinavano la tutela del segnalante (L. n. 179/2017, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»).
Si tratta di un vero e proprio diritto alla segnalazione, che mira a garantire uno standard di tutela elevato nei confronti di tutti coloro che vogliano segnalare illeciti e, in generale, violazioni del diritto dell’Unione Europea, al fine di evitare il timore di subire eventuali conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi effettua la segnalazione, prevedendo l’obbligo di adottare canali e procedure di Whistleblowing per tutte le aziende con almeno 50 dipendenti.
Possono effettuare segnalazioni i dipendenti, fornitori, clienti, partner o altri stakeholder esterni, ovvero chiunque sia venuto in contatto con l’impresa per qualche ragione e, in virtù di tale contatto, sia stato testimone di un potenziale illecito, attraverso un sistema di segnalazione che può prevedere l’utilizzo di molteplici canali per la ricezione delle denunce. Colui che effettua la segnalazione assume, dunque, il ruolo di whistleblower.
L’obiettivo principale del whistleblowing è promuovere la trasparenza, l’accountability e la giustizia, consentendo alle informazioni nascoste di emergere e di essere affrontate. Tuttavia, l’istituto può anche risultare controverso e sollevare questioni riguardanti la privacy, la sicurezza nazionale e l’affidabilità delle informazioni divulgate.
Invero, è importante sottolineare che il whistleblowing è un atto di coraggio civico che può contribuire a rivelare comportamenti illeciti o dannosi per l’interesse pubblico, ma richiede, al contempo, una valutazione accurata dei rischi e delle conseguenze potenziali per il whistleblower stesso.
Le Novità introdotte dal Decreto
Il D. Lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Garantendo una disciplina organica e uniforme della materia, finalizzata ad una maggiore tutela del whistleblower, maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti, nei limiti e con le modalità espressamente indicate nel decreto.
Quali sono le aziende interessate appartenenti al settore pubblico
- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli enti pubblici economici;
- le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 C.c., anche se quotate;
- le società in house, anche se quotate.
Il decreto, poi, prevede alcune novità in merito, con l’inserimento degli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i concessionari di pubblico servizio.
Quali sono le aziende interessate appartenenti al settore privato
- quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato (cd. settori sensibili), anche se nell’ultimo anno NON hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.
Chi può segnalare
Il whistleblower, sulla scorta di quanto detto, è, appunto, la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
- dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Quali segnalazioni si possono fare
Il whistleblower può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- Illeciti amministrativi, contabili, civili, o penali;
- condotte illecite rilevanti, ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
In base a quanto disposto dal decreto, le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e devono incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione, o dell’Ente. Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
Come segnalare
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
a. Canale interno
Per assicurare la compliance al decreto, le aziende dovranno attivare una piattaforma informatica per le segnalazioni interne, nel rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante e dell’identità del soggetto coinvolto nella segnalazione e provvedendo al trattamento dei dati, ai sensi del GDPR. Inoltre, entro 7 giorni dovranno dare al segnalante avviso di ricevimento del messaggio e, entro 3 mesi dalla data di ricezione, dovranno fornire riscontro in merito all’esito istruttorio. Ricordiamo che le aziende con 250, o più, dipendenti hanno tempo fino al 15 luglio per adeguarsi alla normativa; mentre, per le aziende che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato meno di 250 dipendenti è prevista una proroga, al 17 dicembre 2023.
b. Canale esterno
È possibile ricorrere all’ANAC, qualora: a) non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
c. Divulgazione pubblica
La divulgazione pubblica avviene qualora ricorra una delle seguenti condizioni: la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni, o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
La tutela nei confronti del segnalante prevede la tutela dell’identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare. Così come è tutelata anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. Inoltre, è vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata.
Con la riforma introdotta dal D. Lgs. 24/2023, è stato attribuito all’ANAC il potere/dovere di adottare, entro il 30 giugno 2023, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne; pertanto, l’Autorità ha posto in consultazione sul proprio sito lo «Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e i relativi allegati, allo scopo di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni del sistema di controllo interno, fornendo al segnalante (whistleblower) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da ANAC, in conformità alle normative vigenti, nonché di disciplinare le modalità di accertamento della fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune.
Tania Tofanelli – Consultant
Sorry, the comment form is closed at this time.